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Statuto

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

E’ costituita un’associazione denominata “Kou” (di seguito definita “Associazione”). La Sede dell’Associazione viene stabilita in Roma, Via di Montoro, 3, detta sede potrà essere spostata, senza necessità di variare il presente Statuto. Sarà possibile istituire sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – Tipologia e durata dell’Associazione

L’Associazione è un ente di diritto privato, ha struttura e contenuti democratici e non ha scopi di lucro, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art 3 – Finalità

L’Associazione si propone di:

Diffondere la cultura e l’educazione delle arti visive in tutte le loro manifestazioni in ambito nazionale e internazionale.

Promuovere l’interazione e la collaborazione tra realtà culturali diverse, associazioni, enti o imprese anche di diversa natura e costituite per altre finalità che operano sul territorio nazionale e internazionale ma che condividano lo spirito e le finalità dell’Associazione.

Ampliare la conoscenza dell’arte e della cultura artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.

Promuovere attività, manifestazioni ed eventi per la diffusione della cultura in genere.

Realizzare e proporre interscambi culturali con le nazioni europee ed extra europee per la diffusione delle espressioni artistiche e della cultura italiana all’estero.

Partecipare ad altre iniziative associative nazionali ed europee che eventualmente si costituiscono con gli stessi scopi al fine di potenziare e coordinare l’attività dell’arte in Italia e in ambito internazionale.

Sollecitare l’incontro delle arti visive con le nuove generazioni e con ogni altro possibile fruitore con aderenza alle necessità specifiche del luoghi e delle loro abitudini.

Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura come un bene per la persona e valore fondante della società.

Art. 4 – Attività

L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende proporre varie attività ed in particolare:

Ideare, organizzare, produrre e promuovere eventi, festival, rassegne specializzate ed esposizioni nel territorio nazionale e internazionale;

Valorizzare le forze culturali e professionali operanti nel settore attraverso convegni, seminari, incontri di studio, conferenze, edizioni, lezioni, corsi professionali di formazione e aggiornamento, creazione di archivi, osservatori;

Operare progetti di recupero di spazi espositivi e culturali esistenti in Italia e all’estero assumendone nel caso la gestione in proprio nonché ideare, realizzare e gestire servizi per strutture museali ed espositive in Italia e all’estero;

Realizzare iniziative editoriali in stampa, in video, in web e altro, di studio e approfondimento riguardanti le forme artistiche in generale, pubblicare atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

L’Associazione realizza i suoi programmi nei luoghi di volta in volta più idonei. Per l’effettuazione e lo sviluppo di quanto esposto sopra, l’Associazione potrà dotarsi di mezzi finanziari ed economici necessari attraverso il ricorso al finanziamento da parte dei propri associati o con l’elargizione da parte di organismi pubblici e/o privati nonché di soggetti singoli. Essa potrà altresì ricorrere alle forme di finanziamento da richiedere presso istituti pubblici o privati o presso organizzazioni internazionali e comunitarie per finanziamenti specifici o generici che possano pervenire all’Associazione. Questa potrà inoltre finanziare la propria attività anche mediante l’attività di diffusione e promozione di particolari iniziative.

L’Associazione potrà procedere all’acquisizione, all’affitto, al comodato gratuito nonché alla ristrutturazione di locali in cui effettuare e diffondere la propria opera ponendo in essere tutte le attività aventi contenuto accessorio alle finalità di cui sopra durante lo svolgimento della propria attività di varia intensità e durata quale l’organizzazione per il soggiorno e il pernottamento dei partecipanti o la gestione di centri di ristorazione posti all’interno dei locali ove la stessa opera e svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L’Associazione potrà procedere direttamente alla realizzazione di quanto fin qui illustrato, ma potrà anche avvalersi, in tutto o in parte, della collaborazione di altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 5 – Mezzi finanziari

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative; donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati; erogazioni liberali e oblazioni; contributi di enti pubblici e privati; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali; entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. I fondi dell’Associazione sono depositati e rendiconti nelle modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

Art. 6 – Soci

L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche, di provata moralità, che ne condividano le finalità istituzionali e che dichiarino di voler partecipare alla vita associativa, di accettarne senza riserve lo Statuto e di rispettarne i Regolamenti interni. Il numero dei soci è illimitato e l’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono Soci ordinari, tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando di accettare, senza riserve, le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonché di osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall’Assemblea e che all’atto di presentazione della domanda abbiano versato gli importi stabiliti dal Consiglio direttivo per la quota sociale annuale. L’ammissione all’Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento della quota associativa annua.

È comunque facoltà degli Associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello annuale.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio entro trenta giorni, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

Il Consiglio direttivo può proporre l’adesione come Socio onorario a persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico all’attività dell’Associazione. La qualifica di Socio onorario ha carattere meramente onorifico e non obbliga al versamento delle quote annuali.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per: dimissioni; decesso; morosità; mancato pagamento della quota associativa; mancato rispetto delle norme statutarie e dell’eventuale regolamento.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall’Assemblea a maggioranza semplice dei suoi membri.

In tutti i su esposti casi i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, essa è il momento fondamentale di confronto, alto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci Ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale.

La convocazione dovrà essere fatta individualmente mediante corrispondenza, e-mail o contatto diretto almeno quindici giorni prima della data fissala. In prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci, che deliberano validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

In caso di parità di voti favorevoli o contrari decide il voto dei Presidente.

L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare su:

Nomina o sostituzione degli organi sociali;

Approvazione dei rendiconti contabili economici e finanziari e delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;

Approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

Redazione, modifica e revoca di regolamenti interni;

Deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile;

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 10 – Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea all’interno dei Soci ordinari su spontanea candidatura.

Il Consiglio direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio direttivo o di decadimento per mancanza di requisiti, verrà effettuata l’elezione del membro sostitutivo alla prima assemblea utile. Tale membro rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Sono compiti del Consiglio direttivo: accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati; adottare provvedimenti disciplinari; compilare il rendiconto contabile; fissare la quota associativa annuale; stabilire eventuali quote suppletive; eleggere il Presidente del Consiglio direttivo; nominare comitati o commissioni interne; gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti; aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione; redigere il regolamento interno.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Il Consiglio direttivo può nominare, senza che ciò comporti in alcun modo attribuzione di compiti di amministrazione e di rappresentanza e tantomeno assunzione di responsabilità, un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

Art. 12 – Rimborsi

Tulle le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 13 – Rendiconto contabile

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 14 – Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’Associazione. I singoli associati, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 15 – Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 – Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.

Art. 17 – Modifiche allo statuto e scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno dieci associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18 – Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.